Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e
obbligatori
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per
malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento
sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela
giurisdizionale
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di
assistenza ospedaliera psichiatrica.
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
Art. 9 -
Attribuzuioni del personale medico
Art. 10 - Modifiche
al codice penale
Art. 11 - Norme finali
Art. 1 - Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori
Art. 2 - Accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per
malattia mentale.
Art. 3 - Procedimento relativo agli accertamenti e trattamenti
sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per
malattia mentale .
Art. 4 - Revoca e modifica del provvedimento di trattamento
sanitario obbligatorio
Art . 5 - Tutela
giurisdizionale
- Chi è
sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio, e chiunque vi
abbia interesse, può proporre al tribunale competente per il
territorio ricorso contro il provvedimento convalidato dal
giudice tutelare.
- Entro il termine di 30 giorni,
decorrente dalla scadenza del termine di cui al secondo comma
dell' art. 3, il sindaco può proporre analogo ricorso avverso la
mancata convalida del provvedimento che dispone del trattamento
sanitario obbligatorio .
- Nel processo davanti al tribunale le
parti possono stare in giudizio senza ministero di difensore
e farsi rappresentare da persona munita di
mandato scritto in calce al ricorso o in atto separato.
Il ricorso può essere presentato al tribunale mediante
raccomandata con avviso di ricevimento. Il presidente del
tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti con
decreto in calce al ricorso che, a cura del cancelliere, è
notificato alle parti nonché al pubblico ministero.
- Il presidente
del tribunale, acquisito il provvedimento che ha disposto il
trattamento sanitario obbligatorio e sentito il pubblico
ministero, può sospendere il trattamento medesimo anche prima
che sia tenuta l'udienza di comparizione.
- Sulla richiesta di sospensiva il
presidente del tribunale provvede entro dieci giorni.
- Il tribunale provvede in camera di
consiglio, sentito il pubblico ministero, dopo avere assunto le
informazioni e raccolto le prove disposte di ufficio o richieste
dalle parti.
- I ricorsi ed i successivi
provvedimenti sono esenti da imposta di bollo. La decisione del
processo non è soggetta a registrazione.
Art. 6 - Modalità relative agli accertamenti e trattamenti sanitari
obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera
Gli interventi di
prevenzione, cura e riabilitazione relativi alle malattie mentali
sono attuati di norma dai servizi e presidi psichiatrici extra
ospedalieri.
A decorrere dall' entrata in vigore della
presente legge i trattamenti sanitari per malttie mentali che
comportino la necessità di degenza ospedaliera e che siano a carico
dello stato o di enti e istituzioni pubbliche sono effettuati, salvo
quanto disposto dal successivo articolo 8, nei servizi psichiatrici
di cui ai successivi commi.
Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano, anche con riferimento agli ambiti territoriali
previsti dal secondo e terzo comma dell' art. 25 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.°616, individuano gli
ospedali generali nei quali, entro sessanta giorni dall' entrata in
vigore della presente legge, devono essere
istituiti specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura.
I servizi di cui al secondo comma del
presente articolo - secondo quanto è previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n°128, per i servizi
speciali obbligatori negli ospedali generali e che non devono essere
dotati di un numero di posti letto superiore a 15 -
al fine di garantire la continuità dell'
intervento sanitario a tutela della salute mentale sono
organicamente e funzionalmente collegati, in forma dipartimentale,
con gli altri servizi e presidi psichiatrici esistenti nel
territorio.
Le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano individuano le istituzioni private di ricovero e
cura, in possesso dei requisiti prescritti, nelle quali possono
essere attuati trattamenti sanitari obbligatori e volontari in
regime di ricovero.
In relazione alle esigenze assistenziali,
le province possono stipulare con le istituzioni di cui al precedente
comma convenzioni ai sensi del successivo art. 7.
Art. 7 - Trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di
assistenza ospedaliera psichiatrica.
Art. 8 - Infermi già ricoverati negli ospedali psichiatrici
- Le norme di cui alla presente legge si
applicano agli infermi ricoverati negli ospedali psichiatrici al
momento dell' entrata in vigore della legge stessa.
- Il primario responsabile della divisione
entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente
legge, con singloe relazioni motivate, comunica al sindaco dei
rispettivi comuni di residenza, i nominativi dei degenti per i
quali ritiene necessario il proseguimento del trattamento
sanitario obbligatorio presso la stessa struttura di ricovero,
indicando la durata presumibile del trattamento stesso. Il
primario responsabile della divisione è altresì tenuto agli
adempimenti di cui all' articolo 3.
- Il sindaco dispone il provvedimento di
trattamento sanitario obbligatorio in condizioni di degenza
ospedaliera secondo le norme di cui all' articolo 2 e ne da
comunicazione al giudice tutelare con le modalità e per gli
adempimenti di cui all' articolo 3.
- L' omissione delle comunicazioni di cui
ai commi precedenti determina la cessazione di ogni effetto del
provvedimento e configura, salvo non sussistano gli estremi per
un delitto più gravo, il reato di omissione di atti di ufficio.
- Tenuto conto di quanto previsto al quinto
comma dell' articolo 7 e in temporanea deroga a quanto disposto
dal secondo comma dell' articolo 6, negli attuali ospedali
psichiatrici possono essere ricoverati, sempre che ne facciano
richiesta, esclusivamente coloro vi sono stati ricoverati
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge e che necessitano di trattamento psichiatrico in
condizioni di degenza ospedaliera.
Art. 9 -
Attribuzioni del personale medico
- Le attribuzioni in materia sanitaria del
direttore, dei primari, degli aiuti e degli assistenti degli
ospedali psichiatrici sono stabilite, rispettivamente, dagli
articoli 4 e 5 e dall' articolo 7 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 marzo 1969, n° 128.
Art. 10 - Modifiche
al codice penale
- Nella rubrica del libro II, titolo I,
capo I, sezione III, paragrafo 6 del Codice Penale sono soppresse
le parole : "di alienati di mente". Nella rubrica del articolo
716 del Codice Penale sono soppresse le parole : "di infermi di
mente".
- Nello stesso articolo sono soppresse le
parole: " a uno stabilimento di cura o".
Art. 11
- Norme finali
- Sono abrogati gli articoli 1,2,3-bis
della legge 14 febbraio 1904, n° 36, concernente " Disposizioni
sui manicomi e sugli alienati" e successive modificazioni, l'
articolo 420 del codice civile, gli articoli 714 e 717 del
codice penale, il n° 1 dell articolo 2 e dell' articolo 3 del
testo unico delle leggi recanti norme per la disciplina dell'
elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n° 223, nonchè ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge.
- Le disposizioni contenute agli articoli
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 della presente legge restano in
vigore sino alla data di entrata in vigore della legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale.
- Fino a quando non si provvederà a
modificare, coordinare e riunire in un testo unico le
disposizioni vigenti in materia di profilassi internazionale e
di malattie infettive e diffusive, ivi comprese le vaccinazioni
obbligatorie, sono fatte salve in materia di trattamenti
sanitari obbligatori le comp3tenze delle autorità militari, dei
medici di porto e aeroporto di frontiera e dei comandanti di
navi e aeromobili.
- La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della Raccolta ufficiale delle leggi
e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
dello Stato. Continua>>>>> RITORNA A Di.A.Psi
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